Riscaldamento da rottamare

Per ottenere la detrazione potenziata del 110% sugli interventi relativi al condizionamento è necessario che l’immobile sia già dotato di un vecchio impianto di riscaldamento. La norma di riferimento, infatti, pone la condizione che il nuovo impianto «sostituisca» quello vecchio, funzionante o meno in relazione alla tipologia catastale dell’immobile.


Ciò si evince chiaramente dalle disposizioni contenute nell’art. 119 del dl 34/2020, convertito nella legge 77/2020 e da numerosi interventi, anche recenti, dell’Agenzia delle entrate con specifici documenti di prassi.


Preliminarmente, è opportuno ricordare che la novellata lettera l-tricies), comma 1, dell’art. 2 del dlgs 192/2005, di attuazione Direttiva (Ue) n. 2018/844 definisce, come «impianto di riscaldamento», il complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dell’aria attraverso il quale la temperatura è controllata e può essere aumentata, con la conseguenza che la nuova definizione estende l’ambito applicativo a stufe, caminetti e apparecchi di riscaldamento localizzato a energia radiante, in aggiunta agli impianti fissi di riscaldamento.


Si aggiunge, ulteriormente, che la sostituzione, a norma di legge, deve avvenire con impianti, anche centralizzati, in presenza di interventi sulle parti a comune, per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe «A» di prodotto prevista dal regolamento delegato Ue n. 811/2013 della Commissione del 18/02/2013, a pompa di calore.


L’Agenzia delle entrate, inoltre, anche in relazione alle prime norme agevolative sul risparmio energetico, ha chiarito (risoluzioni n. 13/E/2019 e 19/E/2020) che «gli edifici interessati dall’agevolazione devono avere determinate caratteristiche tecniche» e, in particolare, «devono essere dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile».


Simile indicazione è riscontrabile nelle lettere b) e c), del comma 1, del richiamato art. 119 rispettivamente per gli interventi sulle parti a comune e sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari inserire all’interno di edifici plurifamiliari, ma funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo, giacché viene richiesto che, ai fini della fruibilità del 110%, i detti interventi devono riguardare la «sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti». La detta condizione, peraltro, deve essere rispettata con riferimento ai lavori indicati ma non è necessaria per l’installazione dei collettori solari per la produzione dell’acqua calda, dei generatori alimentati a biomassa e per le schermature solari.


Si aggiunge, come indicato recentemente in una istanza di interpello, la n. 326, che anche una unità immobiliare, censita in catasto nella categoria «F/2» (unità collabenti), non abitabile e, quindi, non produttiva di reddito, sul quale si intendono realizzare interventi per la riduzione di due classi di rischio sismico e per l’efficientamento energetico, con isolamento termico delle pareti, cambio caldaia e impianto di riscaldamento, può beneficiare della detrazione maggiorata in commento. L’Agenzia delle entrate, infatti, ha confermato la possibilità di utilizzare la detrazione del 110% per le spese sostenute per gli interventi realizzati su unità «collabenti» («F/2»), anche se non destinate ad abitazione principale, con possibile utilizzo diretto o usufruendo della possibile opzione per sconto o cessione, se riguardano le spese sostenute nel 2020 e 2021.Quindi, richiamando anche le altre indicazioni, pur essendo possibile usufruire della detrazione maggiorata del 110% anche in presenza di unità immobiliari collabenti, di fatto ruderi, l’impianto di riscaldamento, sebbene non funzionante, deve essere presente all’interno dell’edificio sul quale si desidera eseguire i lavori di riqualificazione (Agenzia delle entrate, risposta 21/2020); nel caso, al contrario, di installazione ex novo, il contribuente non può accedere alla detrazione sul risparmio energetico.


Pertanto, se l’immobile è censito in categoria catastale «F/2» non è necessaria la presenza di un impianto di riscaldamento funzionante ma è necessario provvedere alla sua sostituzione mentre in presenza di una unità immobiliare censita in altra categoria degli immobili abitativi si ritiene che si renda ulteriormente necessario che l’impianto non sia soltanto presente ma risulti anche funzionante. Infine, è opportuno ricordare che l’Agenzia delle entrate (circ. 24/E/2020) ha precisato che per gli interventi realizzati sulle parti a comune dell’edificio, le spese relative possono essere considerate, ai fini della determinazione dell’ammontare della detrazione, soltanto se riferibili a un edificio residenziale considerato nella sua interezza.